LA REPERIBILITA' DEL LAVORATORE ED I CONTENUTI DEL COMUNICATO INPS DEL 23 OTTOBRE 2018


Fonte: Marta Bregolato in FiscalFocus.it - Lavoro&Previdenza - n. 198 del 31/10/2018


La visita medico fiscale

L’articolo 5 della Legge n. 300 del 20.05.1970, avente per oggetto “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27.05.1970, più nota come Statuto dei diritti del lavoratore disciplina gli “accertamenti sanitari” prevedendo espressamente che:

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

La visita medico fiscale è quindi uno strumento di accertamento e controllo medico che può essere attivata dal datore di lavoro in caso di malattia dei propri dipendenti al fine, come abbiamo già detto, di appurare l’effettivo stato fisico e psichico del lavoratore assente.

L’Inps è recentemente intervenuto con un proprio Comunicato Stampa del 23.10.2018, pubblicato sul sito istituzionale allo scopo di precisare quali siano i casi in cui è possibile apporre sul certificato medico il Codice “E” al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

In particolare, l’intervento dell’Inps si è reso necessario a seguito di segnalazione di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari che hanno indotto molti lavoratori a chiedere ai propri medici curanti l’apposizione del Codice “E”.

L’Inps ha quindi precisato che il Codice “E” è un codice ad esclusivo uso interno dei medici Inps, che lo possono apporre durante l'esame dei certificati pervenuti, in caso di malattie gravissime solo «secondo precise disposizioni centralmente impartite».

L’Istituto è pertanto giunto alla conclusione che «qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità».

 

Sono da considerarsi motivi di assenza ingiustificata durante gli orari di reperibilità:

ü mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;

ü non aver sentito il campanello durante il periodo di riposo o per altri motivi;

ü malfunzionamento non “avvisato” del citofono o del campanello;

ü mancata o incompleta comunicazione del domicilio o del luogo di reperibilità;

ü espletamento di incombenze non urgenti e quindi facilmente effettuabili in orari diversi.

 

Tavola Sinottica

Il lavoratore malato ha diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per tutta la durata dello stato fisico non ottimale.

Sintesi

La reperibilità

Il lavoratore malato, sia del comparto pubblico sia del comparto privato, deve essere reperibile al fine dell’espletamento dell’eventuale visita medico legale, in fasce orarie determinate.

Finalità

Scopo della visita medica legale è quella di accertare l’effettivo stato di salute del lavoratore e quindi la sua impossibilità a svolgere l’attività lavorativa. L’individuazione delle fasce di reperibilità consentono di verificare la presenza al domicilio del lavoratore malato.

Reperibilità lavoratori privati

I lavoratori del comparto privato devono essere reperibili nei seguenti orari (festivi compresi):

Dalle 10.00 alle 12.00;

Dalle 17.00 alle 19.00.

Reperibilità lavoratori pubblici

I lavoratori della Pubblica Amministrazione devono essere reperibili nei seguenti orari (festivi compresi):

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Esclusione reperibilità privato

Il lavoratore privato è escluso dall’obbligo della reperibilità nei seguenti casi:

·         patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

·         stati patologici connessi alle situazioni di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Esclusione reperibilità pubblico

I lavoratori del comparto pubblico sono esclusi dalla reperibilità nei seguenti casi:

·         patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

·         causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3 categorie della “Tabella A” allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “Tabella E” dello stesso decreto;

·         stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

In caso di assenza ingiustificata durante le fasce orarie di reperibilità il lavoratore incorre nel rischio di sanzioni pesanti che possono essere:

·         Licenziamento in tronco o senza preavviso;

·         Licenziamento con preavviso.

 

 

Assenza reperibilità ingiustificata

Il Codice “E” nei certificati.

E’ un codice ad esclusivo uso interno dei medici Inps, che lo possono apporre durante l'esame dei certificati pervenuti, in caso di malattie gravissime solo «secondo precise disposizioni centralmente impartite».

Normativa e prassi

•Circolare Inps n. 95 del 07.06.2015;

•Decreto del Ministero del Lavoro del 11.01.2016;

•Decreto D.P.C.M. n. 206 del 17.10.2017.

•Comunicato Inps 23.10.2018


COMUNICATO INPS ESENZIONE REPERIBILITA' 23 OTTOBRE 2018.pdf
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