La visita medico fiscale
L’articolo 5 della Legge n. 300 del
20.05.1970, avente per oggetto “Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento” – pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 27.05.1970, più nota come Statuto dei diritti del
lavoratore disciplina gli “accertamenti sanitari” prevedendo espressamente
che:
“Sono vietati accertamenti da parte del
datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può
essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore
di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far
controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico”.
La visita medico fiscale è quindi uno
strumento di accertamento e controllo medico che può essere attivata dal
datore di lavoro in caso di malattia dei propri dipendenti al fine, come
abbiamo già detto, di appurare l’effettivo stato fisico e psichico del
lavoratore assente.
L’Inps è recentemente intervenuto con un
proprio Comunicato Stampa del 23.10.2018, pubblicato sul sito istituzionale
allo scopo di precisare quali siano i casi in cui è possibile apporre sul
certificato medico il Codice “E” al fine di ottenere l’esenzione dal
controllo.
In particolare, l’intervento dell’Inps si
è reso necessario a seguito di segnalazione di notizie diffuse sul web
circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari
che hanno indotto molti lavoratori a chiedere ai propri medici curanti
l’apposizione del Codice “E”.
L’Inps ha quindi precisato che il Codice
“E” è un codice ad esclusivo uso interno dei medici Inps, che lo possono
apporre durante l'esame dei certificati pervenuti, in caso di malattie
gravissime solo «secondo precise disposizioni centralmente impartite».
L’Istituto è pertanto
giunto alla conclusione che «qualsiasi eventuale annotazione nelle note di
diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun
effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità».
Sono da considerarsi motivi di assenza
ingiustificata durante gli orari di reperibilità:
ü mancanza del nominativo del lavoratore sul
citofono;
ü non aver sentito il campanello durante il
periodo di riposo o per altri motivi;
ü malfunzionamento non “avvisato” del
citofono o del campanello;
ü mancata o incompleta comunicazione del
domicilio o del luogo di reperibilità;
ü espletamento di incombenze non urgenti e
quindi facilmente effettuabili in orari diversi.
Tavola Sinottica
Il lavoratore malato ha
diritto ad assentarsi dal luogo di lavoro per tutta la durata dello stato
fisico non ottimale.
Sintesi
La reperibilità
Il lavoratore malato, sia del
comparto pubblico sia del comparto privato, deve essere reperibile al fine
dell’espletamento dell’eventuale visita medico legale, in fasce orarie
determinate.
Finalità
Scopo della visita medica
legale è quella di accertare l’effettivo stato di salute del lavoratore e
quindi la sua impossibilità a svolgere l’attività lavorativa.
L’individuazione delle fasce di reperibilità consentono di verificare la
presenza al domicilio del lavoratore malato.
Reperibilità lavoratori
privati
I lavoratori del comparto
privato devono essere reperibili nei seguenti orari (festivi compresi):
Dalle 10.00 alle 12.00;
Dalle 17.00 alle 19.00.
Reperibilità lavoratori
pubblici
I lavoratori della Pubblica
Amministrazione devono essere reperibili nei seguenti orari (festivi compresi):
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 18.00.
Esclusione reperibilità
privato
Il lavoratore privato è escluso
dall’obbligo della reperibilità nei seguenti casi:
·
patologie gravi che richiedono terapie
salvavita;
·
stati patologici connessi alle situazioni di
invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Esclusione reperibilità pubblico
I lavoratori del comparto
pubblico sono esclusi dalla reperibilità nei seguenti casi:
·
patologie gravi che richiedono terapie
salvavita;
·
causa di servizio riconosciuta che abbia
dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime 3
categorie della “Tabella A” allegata al Decreto del Presidente della Repubblica
30.12.1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “Tabella E” dello
stesso decreto;
·
stati patologici connessi alla situazione di
invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In caso di assenza
ingiustificata durante le fasce orarie di reperibilità il lavoratore
incorre nel rischio di sanzioni pesanti che possono essere:
·
Licenziamento in tronco o senza preavviso;
·
Licenziamento con preavviso.
Assenza reperibilità ingiustificata
Il Codice “E” nei certificati.
E’ un codice ad esclusivo uso
interno dei medici Inps, che lo possono apporre durante l'esame dei
certificati pervenuti, in caso di malattie gravissime solo «secondo precise
disposizioni centralmente impartite».
Normativa e prassi
•Circolare Inps n. 95 del
07.06.2015;
•Decreto del Ministero del
Lavoro del 11.01.2016;
•Decreto D.P.C.M. n. 206 del
17.10.2017.
•Comunicato Inps 23.10.2018
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