Locale rumoroso, nessuna responsabilità per il gestore, deve vigilare il Comune. Lo afferma il Tar Lombardia (sezione di Brescia) nella sentenza 1255/2017.
Il
fenomeno degli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, pensioni o
attività simili all’interno degli immobili in condominio crea malumori e
disagi per quel che concerne le immissioni rumorose. Le questioni sono
due, quella relativa alla eventuale responsabilità del gestore o del
proprietario dell’immobile per i danni eventualmente causati a terzi, e
quella relativa al dovere di vigilanza e controllo sugli avventori
“rumorosi”.
Il principio
La Corte di Cassazione ha da tempo stabilito come, in assenza di
carenze strutturali dell’immobile locato adibito a esercizio pubblico, è
da escludersi qualsiasi coinvolgimento del proprietario del locale, il
quale quand’anche consapevole delle immissioni rumorose, non avrebbe
fornito alcun apporto alla causazione del fatto dannoso.
In concreto,
infatti, è stato ritenuto dalla Cassazione che «la domanda risarcitoria
poteva essere proposta nei confronti del proprietario solo se egli
avesse concorso alla realizzazione del fatto dannoso, quale autore o
coautore dello stesso, mentre il solo fatto di essere proprietario,
ancorché consapevole, ma senza alcun apporto causale al fatto dannoso,
non è idoneo a realizzare una sua responsabilità aquiliana». (sentenza
16407/2017).
Ma c’è un altro aspetto importante: quello relativo al
soggetto cui spetta materialmente il controllo della clientela, per
prevenire fenomeni di disturbo e, eventualmente, quale contromisura
adottare. E il Tar Lombardia ha affermato che sul gestore dell’esercizio
pubblico non grava alcun obbligo di vigilanza degli spazi esterni al
locale, in assenza di utilizzo e quindi di autorizzazione al loro
sfruttamento, dovere che, invece, incombe sull’amministrazione comunale
proprietaria dell’area.
fonte: IlSole24Ore