RUMORE DEI CLIENTI FUORI DAL BAR: E' IL COMUNE CHE DEVE VIGILARE


Locale rumoroso, nessuna responsabilità per il gestore, deve vigilare il Comune. Lo afferma il Tar Lombardia (sezione di Brescia) nella sentenza 1255/2017.
Il fenomeno degli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, pensioni o attività simili all’interno degli immobili in condominio crea malumori e disagi per quel che concerne le immissioni rumorose. Le questioni sono due, quella relativa alla eventuale responsabilità del gestore o del proprietario dell’immobile per i danni eventualmente causati a terzi, e quella relativa al dovere di vigilanza e controllo sugli avventori “rumorosi”.

Il principio
La Corte di Cassazione ha da tempo stabilito come, in assenza di carenze strutturali dell’immobile locato adibito a esercizio pubblico, è da escludersi qualsiasi coinvolgimento del proprietario del locale, il quale quand’anche consapevole delle immissioni rumorose, non avrebbe fornito alcun apporto alla causazione del fatto dannoso.
In concreto, infatti, è stato ritenuto dalla Cassazione che «la domanda risarcitoria poteva essere proposta nei confronti del proprietario solo se egli avesse concorso alla realizzazione del fatto dannoso, quale autore o coautore dello stesso, mentre il solo fatto di essere proprietario, ancorché consapevole, ma senza alcun apporto causale al fatto dannoso, non è idoneo a realizzare una sua responsabilità aquiliana». (sentenza 16407/2017).
Ma c’è un altro aspetto importante: quello relativo al soggetto cui spetta materialmente il controllo della clientela, per prevenire fenomeni di disturbo e, eventualmente, quale contromisura adottare. E il Tar Lombardia ha affermato che sul gestore dell’esercizio pubblico non grava alcun obbligo di vigilanza degli spazi esterni al locale, in assenza di utilizzo e quindi di autorizzazione al loro sfruttamento, dovere che, invece, incombe sull’amministrazione comunale proprietaria dell’area.

fonte: IlSole24Ore

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