VERIFICA STRUMENTI DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

INL_DCVIG.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0007369.10-09-2018

 

Oggetto: art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – precisazioni a nota n. 4538 del

22 maggio 2018 e successiva nota integrativa n. 5828 del 4 luglio 2018 – indicazioni operative al personale ispettivo.

 

Facendo seguito alle precedenti note sulla disciplina di cui all’oggetto, questo Ispettorato fornisce le

seguenti indicazioni operative – concordate con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e condivise con

l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) – in ordine alle modalità di verifica dell’osservanza degli obblighi, introdotti dall’art. 1, commi 910 - 913, L. n. 205/ 2017 e dell’effettività dei pagamenti realizzati mediante gli

strumenti ivi indicati.

 

Si rappresenta, sin da subito, che è rimessa alla valutazione del personale ispettivo, sulla base delle

circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l’attivazione delle procedure di seguito descritte.

 

***

 

Preliminarmente appare opportuno ritornare sul campo di applicazione della disciplina in esame,

evidenziando come il divieto di pagamento in contanti riguardi ciascun elemento della retribuzione ed ogni

anticipo della stessa.

Atteso il tenore letterale della disposizione, gli strumenti di pagamento espressamente elencati alle

lettere da a) a d) del comma 910, si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione, pertanto l’utilizzo di detti strumenti non è obbligatorio per la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per quanto riguarda l’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa

(risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), si ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità,

diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.

Ciò in quanto rientra nella ratio della disposizione in esame mettere in condizione il personale ispettivo

di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR).

Per quanto riguarda, poi, gli strumenti di pagamento di cui alla lettera c) del comma 910 – “pagamento

in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di

tesoreria con mandato di pagamento” – nel rammentare che l’obbligo non trova applicazione alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, si ritiene conforme alla ratio della disposizione anche l’ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni venga effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni.

In tal caso, infatti, appare comunque assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il

pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una possibile verifica da parte degli organi di vigilanza. Del resto, tale strumento non è espressamente indicato ma neanche esplicitamente escluso dalla formulazione del comma 910.

Pertanto, l’esplicito riferimento al solo “conto corrente di tesoreria” non comporta che l’eventuale

pagamento effettuato su conto corrente ordinario possa ritenersi illecito e come tale sanzionabile ex art. 1,

comma 913.

In relazione, infine, alla lettera d) del comma 910 (emissione di un assegno consegnato direttamente al

lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato), a parere di questa Direzione centrale il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale” può rientrare in tale ambito, sempreché siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 231/2007 – ai sensi dei quali “gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità” e “il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” – e vengano esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

 

Modalità per effettuare le verifiche presso gli Istituti di credito

 

Le verifiche ispettive sono, innanzitutto, volte ad escludere la corresponsione della retribuzione in

contanti direttamente al lavoratore, attraverso l’acquisizione di prove anche documentali attestanti l’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al comma 910.

Nell’ipotesi in cui risulti dubbia l’effettiva corresponsione della retribuzione attraverso tali strumenti,

gli organi di vigilanza possono procedere ad un controllo ulteriore che si differenzia nelle modalità in base al sistema di pagamento adottato. In particolare:

 

a.       Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore

 

Nelle ipotesi in cui il pagamento della retribuzione o di parte di essa avvenga con le modalità previste

dalla lettera a) del comma 910, l’istanza di verifica di codesti Uffici va indirizzata alla filiale dell’Istituto di

credito ove è acceso il c/c del datore di lavoro, identificato mediante IBAN, dal quale è stato disposto il bonifico.

A tal fine, l’istanza dell’Ufficio dovrà indicare i codici IBAN identificativi dei conti presso i quali i

lavoratori (beneficiari del bonifico) hanno richiesto l’accredito degli stipendi. Invece, nel caso in cui, il lavoratore abbia dato, per iscritto, indicazione di accreditare le somme su conto corrente intestato a soggetto diverso, alla banca dovranno essere comunicati i dati (nome e cognome e IBAN) dei titolari dei relativi conti.

In proposito si fa presente che la banca del datore di lavoro potrà verificare se nel periodo di

riferimento sono stati disposti ordini di bonifico in favore del/i codice/i IBAN indicati e restituire, per ciascun bonifico, le seguenti informazioni: data di regolamento; codice identificativo dell’operazione (TRN-Transaction Reference Number, anche noto come CRO-Codice Riferimento Operazione); importo.

La banca ordinante può confermare l’avvenuta esecuzione e il regolamento del bonifico in favore dei

codici IBAN indicati e segnalare l’eventuale storno dell’operazione, ricevibile entro il terzo giorno lavorativo

successivo a quello di esecuzione. La banca non può invece dare certezza circa la definitività del pagamento, stante le possibili ipotesi di richiamo del bonifico, che intervengono anche a notevole distanza di tempo.

 

b.       Strumenti di pagamento elettronici

 

Nelle ipotesi in cui il pagamento della retribuzione o di parte di essa avvenga con la modalità prevista

dalla lettera b) del comma 910, art 1 L. n. 205/2017, gli Uffici dovranno fornire alla banca del datore di lavoro le stesse informazioni previste per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico (codice IBAN del beneficiario) e riceveranno dalla stessa le informazioni sopraindicate. I pagamenti effettuati in favore di una carta di pagamento dotata di IBAN vengono infatti eseguiti dalle banche tramite bonifico.

Il versamento dello stipendio su una carta prepagata non dotata di IBAN si realizza invece mediante

un’operazione di ricarica della carta stessa. L’avvenuto pagamento può, in questo caso, come già indicato nella nota integrativa n. 5828 del 4 luglio 2018, essere dimostrato unicamente dal datore di lavoro esibendo la ricevuta rilasciata dalla Banca che ha emesso la carta (banca issuer), nella quale sono riportate data ed importo della ricarica.

 

 

 

c. Pagamento in contanti attraverso conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento e

attraverso conto corrente/conto di pagamento ordinario

 

Nei casi di pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 910, lettera c), codesti Uffici dovranno comunicare

alla banca del datore di lavoro il codice fiscale e i dati anagrafici (nome e cognome) dei lavoratori. La banca,

svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:

§ il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;

§ la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro

delle somme;

§ le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei

termini di giacenza (solitamente le somme sono a disposizione per un periodo di tempo limitato, ad es. 30 o 60 giorni);

 

d. Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato

impedimento, a un suo delegato - lettera d)

 

§ Nelle ipotesi di versamento tramite assegni bancari gli Uffici potranno chiedere evidenza degli

stessi, tratti e pagati sul conto del datore di lavoro, in un determinato periodo di tempo.

In particolare, specificando nell’istanza il numero dell’assegno consegnato al lavoratore, l’Istituto di

credito del datore di lavoro potrà fornire le seguenti informazioni: importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l’assegno (cioè quella presso la quale l’assegno è stato versato per l’incasso), data pagamento, eventuale esito dell’assegno. Si precisa che l’Istituto di credito del datore di lavoro può non conoscere il soggetto in favore del quale l’assegno è stato emesso e pagato (qualora l’assegno sia passibile di girata –importo inferiore a 1.000 euro – il beneficiario potrebbe essere diverso dal soggetto che ha incassato il titolo).

Inoltre, laddove si rendesse necessario, sulla base delle informazioni ricevute dall’Istituto di credito del

datore di lavoro, in particolare grazie ai codici ABI e CAB della banca negoziatrice, il personale ispettivo potrà rivolgere a quest’ultima un’istanza per avere indicazioni sul soggetto che ha versato ed incassato l’assegno. Ai fini della verifica gli Uffici devono comunicare all’Istituto negoziatore il numero dell’assegno.

Al riguardo si segnala che, qualora i codici ABI e CAB della banca negoziatrice siano stati forniti con

puntualità dal lavoratore, il personale ispettivo può interrogare direttamente quest’ultima banca (cfr. nota 4 al modello allegato).

§ Laddove il pagamento della retribuzione sia effettuato a mezzo assegno circolare di cui il datore

di lavoro abbia fatto richiesta di emissione presso una banca (ove intrattiene un rapporto di conto ovvero abbia versato delle somme), quest’ultima – in aggiunta alle informazioni sopra indicate per gli assegni bancari – potrà fornire evidenza del beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso. Anche in questo caso gli Uffici richiedenti la verifica dovranno fornire all’Istituto di credito gli estremi del numero identificativo dell’assegno circolare.

In ordine ai pagamenti mediante assegno bancario o mediante assegno circolare, nelle ipotesi in cui il

datore di lavoro non abbia fornito al personale ispettivo alcuna prova dell’emissione di tali titoli, si ritiene che ciò, di per sé, integri l’illecito di cui al comma 913. Tuttavia, qualora da altri elementi risulti la possibilità di un pagamento eseguito a mezzo assegno e sia necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, la banca a cui la richiesta è rivolta (banca del datore di lavoro o banca richiesta di emettere l’assegno circolare) potrà fornire indicazioni sugli assegni che, nel periodo considerato, sono stati tratti sul conto del datore di lavoro o richiesti di

emissione. Si fa presente che detti assegni possono riferirsi non solo al pagamento delle retribuzioni ma anche ad altri pagamenti effettuati dal datore di lavoro (ad es. per forniture merci o altro).

 

Al fine di garantire la certezza delle comunicazioni e dei tempi, la richiesta da parte del personale

ispettivo nei confronti degli Istituti di credito deve avvenire, tramite il fac-simile allegato (fornito con note

esplicative che si avrà cura di eliminare) e preferibilmente a mezzo PEC, direttamente alla filiale presso la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti di conto a valere sui quali è stato effettuato il pagamento con bonifico, strumenti di pagamento elettronico o in contanti.

In caso di pagamento mediante assegni, come sopra anticipato, laddove il lavoratore abbia indicato

al personale ispettivo la banca (codici ABI e CAB) presso la quale l’assegno è stato versato, sarà possibile

interrogare direttamente tale banca (negoziatrice dell’assegno).

 

La risposta da parte dell’Istituto di credito potrà intervenire entro i termini di volta in volta definiti tra

banca e l’ITL (di norma non inferiori a 30 giorni) in relazione al tipo di accertamento, al periodo di riferimento dell’indagine e alla quantità di informazioni richieste.

In ogni caso, si precisa che gli organi di vigilanza dovranno aver cura di conservare il mezzo di

trasmissione della richiesta effettuata, con attestazione della data di invio e di ricezione, considerato che tale data assume rilevanza nell’ambito del procedimento istruttorio, anche ai fini della decorrenza o eventuale interruzione dei termini previsti dall’articolo 14 della L. n. 689/1981.

Si evidenzia, infine, che laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un

importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a € 3.000, si configura, altresì, la violazione

dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 che andrà segnalata, ai sensi del successivo art. 51, comma 1, alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti in base al luogo ove è avvenuto il pagamento o, se ignoto, in base al luogo di accertamento, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell’illecito

amministrativo di cui al successivo art. 58.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dott. Danilo Papa)

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