MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA': REDDITO DI INCLUSIONE, PRESENTAZIONE ISTANZE DAL 01/12/2017



L’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 147 del 15/09/2017 stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Il ReI è concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018. Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA.

Misura.

Il beneficio economico del ReI, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento.

NUMERO COMPONENTI                 PARAMETRO

1                                                           1,00

2                                                           1,57

3                                                           2,04

4                                                           2,46

5                                                           2,85


Numero componenti

Soglia di riferimento in sede di prima applicazione

Beneficio massimo

mensile

1

2.250,00 €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,50 €

4

5.535,00 €

461,25 €

5 o più

5.824,80 €

485,40 €


Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo, la domanda di ReI deve essere presentata, a far data dal I dicembre 2017, presso i comuni o altri punti di accesso, identificati dai comuni stessi, sulla base dell’apposito modello di domanda

predisposto dall’Inps, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e disponibile altresì sul sito dell’Inps e del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Circolare numero 172 del 22-11-2017 REDDITO DI INCLUSIONE.pdf
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