LAVORO STAGIONALE ED INTERMITTENTE NEI PUBBLICI ESERCIZI: L'INTERPRETAZIONE DELL'EN.BI.C.

ENBIC - INTERPRETAZIONE-CONTRATTUALE INTERMITTENTE E STAGIONALE.pdf
D.P.R_7_ottobre_1963_n.1525.pdf


L’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.), in data 30 novembre 2017, ha fornito un’interpretazione esplicativa (Interpretazione Contrattuale Protocollo n. 33/2017) in materia di “ Lavoro stagionale” e “Lavoro intermittente”, così come già disciplinato dal CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi del 23 maggio 2017”, che è vincolante quale parte del testo contrattuale dal 1° dicembre 2017.

Lavoro stagionale

Per l’Ente, la definizione a) del punto 1) dell’art. 56 del CCNL è condizione necessaria alla configurazione dell’attività aziendale stagionale, ovvero deve trattarsi di lavoro richiesto e collettivamente reso nel settore Turismo, in ambiti ciclici annuali che prevedono periodi calendarizzati d’interruzione della prestazione non inferiori a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

In tale contesto, il singolo lavoratore sarà poi “stagionale” se rispetterà i criteri previsti nella definizione b), sempre del punto 1) dell’art. 56 del CCNL, e cioè se opererà in un’azienda turistica e se, effettivamente, renderà la sua specifica prestazione lavorativa in attività che, nel rispetto dei criteri di stagionalità, abbiano un periodo di inattività annuale non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

L’interruzione “dell’attività imprenditoriale nel suo complesso”, ad avviso della Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione dell’ En.Bi.C., non potrà essere assoluta dovendo, per esempio, permanere attività di custodia, di manutenzione straordinaria e, comunque, di tutte quelle attività che fossero necessarie alla ripresa dell’esercizio tipico.

Pertanto, una struttura ricettiva è “stagionale” solo se prevede una chiusura dell’attività tipica (es. ricevimento clienti) di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni non consecutivi a patto che tale inattività sia ufficializzata.

Viene, inoltre, confermato che la durata massima prevista dall’art. 56 del CCNL per il Lavoro stagionale, pari a 8 mesi nell’anno solare, è riferita al solo lavoro a tempo determinato stagionale tipico, ovvero per le attività esplicitamente elencate nel D.P.R. n. 1525/63, mentre sono da escludere da tale computo i periodi svolti dal lavoratore nella medesima azienda con altre tipologie contrattuali per l’esecuzione di attività che, pur essendo correlate al lavoro stagionale in senso lato, ovvero contraddistinte da periodi di forte intensificazione annuale in concomitanza ad esempio, al periodo estivo, invernale e/o a particolari ricorrenze, non rientrino in quelle previste dal D.P.R. n. 1525/63.

Lavoro intermittente

Per quanto concerne, infine, il lavoro intermittente, l’interpretazione esplicativa conferma che è contrattualmente ammessa l’instaurazione di contratti di lavoro intermittente per l’effettuazione di trattamenti antiparassitari e potatura degli alberi, con cadenza pluriennale o annuale.

L’instaurazione di tali rapporti non potrà essere continuazione di analoghe mansioni svolte con contratto stagionale, altrimenti sarebbe elusiva dei limiti legali.

fonte: eDotto - Rossella Schiavone

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