LA TARI ED I RIMBORSI NEL CASO DI PERTINENZE AD USO MAGAZZINO


«Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito – si legge in quel regolamento ministeriale - si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». Il ragionamento zoppica, ma la traduzione è chiara: se la bolletta si riferisce solo alla cantina o al garage senza un’abitazione collegata, il calcolo da seguire è quello previsto per le abitazioni con un solo occupante. «In difetto di tale condizione», cioè nella situazione più ovvia in cui garage o cantina sono condotti dallo stesso contribuente che occupa l’abitazione, quelle pertinenze vanno considerate utenze non domestiche, e devono quindi pagare una quota variabile diversa rispetto a quella dell’abitazione. Proprio ciò che la nuova circolare esclude. In un quadro così, la via dei rimborsi si fa complicata.  Il caos nasce dal fatto che la Tari ha le stesse regole della Tares, il tributo sui rifiuti del 2013. E qui arriva il secondo problema: le Finanze fissano al 2014 il limite degli arretrati rimborsabili; ma l’anno prima i contribuenti hanno pagato lo stesso tributo con gli stessi difetti, anche se etichettato con un’altra sigla.

fonte: IlSole24Ore

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