LA RENDICONTAZIONE DELLA RACCOLTA FONDI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Chiunque di voi sia un socio od occupi una qualsiasi posizione all’interno del direttivo di un’Associazione, potrà benissimo immaginare che, per far crescere e prosperare l’Associazione stessa, non è possibile “vivere d’aria”; per questo motivo, qualsiasi Associazione, a prescindere dalla propria missione e dai propri scopi, deve essere in grado di organizzare e amministrare quelle attività comunemente denominate “raccolta fondi”. 

Tombole, lotterie e pesche di beneficenza

Tombole, lotterie e pesche di beneficenza sono forse le attività più semplici da organizzare e più immediate per un’Associazione per raccogliere i fondi di cui ha bisogno per il primo sostentamento o la realizzazione di un progetto specifico. Alcune norme è bene comunque conoscerle prima di iniziare l’organizzazione, in particolare bisogna partire dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, che stabilisce che: “è vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa o banco di beneficenza, nonché  ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche ” tranne nel caso in cui tali manifestazioni siano promosse da associazioni (assistenziali, culturali, ricreative, sportive) ed enti morali senza scopo di lucro, ma per soddisfare una necessità finanziaria dell’ente stesso.

La lotteria non è altro che il più famoso “gioco a sorte” del mondo: i partecipanti acquistano un biglietto (contrassegnato da serie e numerazione progressiva) che viene staccato da una matrice; al termine della vendita dei biglietti vengono effettuate delle estrazioni casuali ad oguna delle quali corriponderà un premio. La cosa importante è che l’ammontare complessivo della vendita dei biglietti  (vendita che deve essere limitata al territorio della provincia) non superi i 51.645,69€ .

La tombola  è un altro tipo di “gioco a sorte” che utilizza cartelle portanti una data quantità di numeri (dal numero 1 al numero 90) con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite (es: ambo, terna, quaterna, tombola). I premi assegnati non devono però superare il valore complessivo di 12.911,42€. Ricordiamo inoltre che la vendita delle cartelle (contrassegnate da serie e numerazione progressiva) deve essere circoscritta al Comune in cui si effettua la tombola ed ai Comuni limitrofi.

La pesca di beneficenza è una manifestazione che viene organizzata con la vendita di biglietti numerati (ma in questo caso senza una matrice progressiva), e ad alcuni di questi biglietti corrisponde un premio. Per una manifestazione di questo genere il ricavo non deve essere superiore a 51.645,69€;  la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune dove si svolge la manifestazione.

Gli aspetti organizzativi e gli adempimenti

Per organizzare una di queste manifestazioni, prima di tutto è necessario, secondo quanto disposto dall’art.39, comma 13-quinquies del Decreto Legge n. 269 del 30/09/2003 (convertito in Legge con la Legge 24 novembre 2003, n. 326), inviare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, indicando le finalità della manifestazione, l’ambito territoriale di effettuazione, il numero di biglietti e il loro importo. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del suddetto Ministero, si intende rilasciato nulla-osta all’effettuazione della manifestazione. Consigliamo quindi di inviare tale comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (in modo tale da sapere la data in cui è arrivata al Ministero e da cui decorrono i trenta giorni) un paio di mesi prima della data stabilita per la raccolta fondi.

Ottenuto quindi il nulla-osta, il legale rappresentante dell’ente o dell’associazione deve darne informazione al Prefetto ed al Sindaco del Comune di competenza, entro 30 giorni dallo svolgersi della manifestazione (suggeriamo di specificare che  “In data ……………. si è provveduto a inviare un’autonoma comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato” ). A tale comunicazione devono essere allegati:

  • per la lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori
  •  per la tombole, il regolamento indicante la specifica dei premi in palio e del prezzo delle cartelle, e i documenti che attestino il versamento di una cauzione per un valore complessivo pari a quello dei premi messi in palio, a tutela dei vincitori dei premi previsti. La cauzione va versata a favore del Comune nel cui territorio si svolge la tombola e ha scadenza non inferiore ai tre mesi dalla data di estrazione. Entro trenta giorni successivi all’estrazione, occorre presentare al Sindaco la documentazione attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori; verificata la regolarità della documentazione, il Sindaco provvederà  allo  svincolo della cauzione. Nel caso in  cui  i  premi non vengano pagati ai vincitori entro i trenta giorni successivi, il Comune disporrà il vincolo della cauzione
  • per le pesche di beneficenza, il regolamento indicante il numero dei biglietti ed il relativo prezzo.

Eventuali variazioni devono essere comunicate nei trenta giorni precedenti la manifestazione, per consentire i controlli da parte degli organi competenti. La Prefettura verifica il rispetto di tutte le condizioni previste dal D.P.R. n.430/2001, mentre il Comune ha il compito di vigilare sul regolare svolgimento della manifestazione stessa.

Per le lotterie e per le tombole, un rappresentante dell’Associazione provvede a ritirare, prima dell’estrazione, tutti i biglietti o le cartelle invenduti/e, dichiarandoli/e nulli/e. L’estrazione deve essere effettuata alla presenza del  Sindaco (o di un suo incaricato) del Comune nel cui territorio avviene la manifestazione; al termine della manifestazione deve essere redatto un apposito verbale una cui copia deve essere rilasciata al rappresentante comunale e un’altra trasmessa alla Prefettura.

Per le pesche di beneficenza, un responsabile dell’Associazione controlla il numero dei biglietti venduti e, al termine della manifestazione, redige un verbale  alla presenza del Sindaco o di un suo incaricato, rilasciandone una copia allo stesso ed inviandone un’altra alla Prefettura entro 15 giorni.

Gli aspetti fiscali

Essere in regola con il fisco è uno degli aspetti che più ricorre tra i nostri post: per forza, è vitale se ci tenete davvero alla vostra Associazione! Dunque, anche parlando di semplici raccolte fondi è necessario fare qualche accenno al tema.

Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 460/1997, i fondi pervenuti agli enti non commerciali a seguito di raccolte pubbliche non concorrono alla formazione del reddito  e, oltre ad essere esclusi da IVA, sono esenti da ogni altro tributo (es: imposta sugli intrattenimenti). Queste agevolazioni fiscali, tuttavia, sono riconosciute solo se le raccolte fondi sono:

  • pubbliche e svolte in modo occasionale;
  • concomitanti con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La Legge non specifica però quando le raccolte pubbliche possano essere considerate “occasionali” e quindi fruire delle suddette agevolazioni fiscali. L’unico riferimento potenzialmente applicabile è quello contenuto nell’ art. 25, comma 2, della Legge 133/1999 (articolo che contiene disposizioni tributarie relative alle ASD in regime 398/1991): si stabilisce che, affinché le raccolte di fondi possano essere considerate escluse dal calcolo della base imponibile, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

  • il numero di eventi durante il periodo d’imposta non deve essere superiore a 2;
  • l’importo dei fondi raccolti non deve superare il limite massimo di 51.645,69 euro.

Il rispetto di tali condizioni consente a tutte le tipologie di associazioni di essere al riparo da eventuali contestazioni in caso di controlli fiscali.

Ne consegue che costituiscono reddito imponibile:

  • la parte dei proventi eccedenti l’importo del limite massimo di 51.645,69 euro, se gli eventi non sono più di 2 (la parte eccedente è imponibile ai fini IRES e IRAP, ma non ai fini IVA);
  • i proventi conseguiti oltre l’ambito dei 2 eventi per periodo di imposta (i proventi dei primi 2 eventi non sono imponibili; i proventi ricavati dalle manifestazioni successive sono imponibili sia ai fini IRES e IRAP, sia ai fini IVA, anche se i proventi dei primi 2 eventi non hanno superato i 51.645,69 euro).

Ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 600/73 le manifestazioni a sorte locali (tombole, lotterie e pesche/banchi di beneficenza) sono soggette alla ritenuta a titolo d’imposta del 10% del valore dei premi (e non sull’importo incassato con la vendita dei biglietti). Pertanto, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della data dell’evento, occorre procedere al versamento della relativa ritenuta compilando la sezione erario del modello F24 ed indicando il codice tributo 1046 corrispondente a “ritenute su premi delle lotterie tombole pesche o banchi di beneficenza”.

Sono escluse da tale ritenuta le tombole effettuate dalle associazioni e dai circoli associativi per i propri soci, per autofinanziarsi o per puro divertimento; inoltre, non occorre richiedere alcuna autorizzazione.

Ma come devono essere registrate queste entrate nel Rendiconto Economico Annuale della Associazione?

Semplicemente sotto una apposita voce che avrete predisposto “Entrate da attività commerciali produttive marginali”.

Ricordiamo inoltre che, secondo l‘art. 8 del D.Lgs. 460/1997, “indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″ . Nel caso in cui, nel corso di uno stesso esercizio sociale, l’Associazione organizzi più raccolte di fondi, sarà necessario redigere specifici rendiconti separati (e relazioni illustrative) per ognuna di esse e riportare i risultati netti (incassi meno spese) degli eventi nel rendiconto economico annuale.

Cosa succede in caso di mancata tenuta del rendiconto previsto per ciascuna raccolta fondi?

Come chiarito dalla Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni fiscali non vengono perse a patto che, in sede di controllo, “sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile”.  Se, al contrario, non è possibile produrre alcun documento attestante l’operazione, i proventi della raccolta fondi, per i quali non si è provveduto alla redazione dell’apposito rendiconto, saranno soggetti a tassazione e concorreranno alla formazione del reddito imponibile applicando un coefficiente di redditività pari al 3 per cento (per le Associazioni in regime fiscale agevolato 398/1991); tali proventi saranno considerati commerciali e, se ciò comportasse il superamento del limite annuo di 250.000 euro, si avrebbe la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 e l’applicazione del regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione delle imposte che agli adempimenti contabili.

La mancata tenuta del rendiconto comporta inoltre l’applicabilità di una sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 7.746.

Fonte: TeamArtist


D.P.R. 430 2001 RIORDINO LOTTERIE.pdf
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