LA DIFFERENZA TRA ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE (E NON) E COMITATI

Le associazioni sono gruppi di persone liberamente costituiti ed organizzati, che operano per conseguire uno scopo comune (di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, …) non economico. 
Alla costituzione delle associazioni è sufficiente che si formino gruppi promotori di almeno 3 persone: questo numero è giustificato dal fatto che le decisioni, se non vi è unanimità, possono essere assunte a maggioranza. Non è però motivo di illegittimità che ci siano solo 2 promotori, ovviamente unanimi nell'accordarsi. Si tratta, invece, di un motivo di opportunità, aggregare più persone nel corso del funzionamento dell'associazione.

Gli elementi essenziali di una associazione sono dunque le persone (associati) e lo scopo comune (finalità): il patrimonio (fondo comune) non sempre è necessario. 

Le norme della Costituzione sulle associazioni sono: 

  • co. 1, art. 18 Cost.: garantisce la libertà di associazione dei cittadini; 
  • co. 5, art. 38 Cost.: tutela la libertà di assistenza privata alle persone che versano in condizioni di svantaggio al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona umana individuato del co. 2, art. 3, Cost. 

Il Codice Civile affronta il tema dell'associazionismo in pochi e brevi articoli nel Libro I "Delle persone e della famiglia", Titolo II "Delle persone giuridiche", agli articoli 14 - 42.

In particolare, gli articoli 14 - 35 disciplinano le persone giuridiche private: associazioni riconosciute e fondazioni, vale a dire enti con personalità giuridica, in cui prevale l'aspetto personale (gli associati, nelle associazioni) o quello patrimoniale (il patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo, nelle fondazioni).

Gli articoli 36 – 42 disciplinano, invece, le associazioni non riconosciute (quelle senza personalità giuridica) ed i comitati (organizzazioni di cittadini che perseguono un unico scopo in un tempo limitato).

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva delle differenze tra associazioni (riconosciute e non) e comitati.


Associazione non riconosciuta

Associazione riconosciuta

Comitato (non riconosciuto)

Caratteristiche

Strumento associativo a struttura aperta, che consenta cioè il ricambio o l'incremento dei partecipanti.

Associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

Organizzazione con rapporto associativo a struttura chiusa, ristretta cioè ai soli "promotori".

Responsabilità Amministratori

Rispondono dei debiti dell'associazione gli amministratori (o coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione, indipendentemente dalla carica assunta).

Gli amministratori in genere non rispondono dei debiti dell'associazione, in quanto risponde l'associazione con il proprio patrimonio.

Della conservazione dei fondi del comitato e del loro impiego (in assenza di riconoscimento) rispondono tutti i componenti personalmente e solidalmente indipendentemente dalla tipologia di attività individualmente svolta.

Scopi perseguiti

Scopi mutualistici (degli associati) o solidaristici (della collettività).

Scopi mutualistici (degli associati) o solidaristici (della collettività).

Promozione o realizzazione di una singola iniziativa o di una specifica manifestazione (anche ripetuta periodicamente nel tempo).

Finanziamenti

Si autofinanzia con le quote associative, contributi e rimborsi degli associati (e con l'attività commerciale se svolta).

Si autofinanzia con le quote associative, contributi e rimborsi degli associati (e con l'attività commerciale se svolta).

Finanzia le proprie attività a mezzo della costituzione di un patrimonio che non deriva dai contributi dei componenti il comitato bensì da contributi di soggetti esterni (sottoscrittori) a cui si rivolge con specifico programma presentato pubblicamente.

Attività

Realizza i propri scopi a mezzo di un insieme di iniziative anche articolate (convegni, pubblicazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione).

Realizza i propri scopi a mezzo di un insieme di iniziative anche articolate (convegni, pubblicazioni, manifestazioni, campagne di sensibilizzazione).

Realizza il proprio scopo con la raccolta dei fondi e la destinazione degli stessi allo scopo dichiarato che può anche realizzare direttamente.

Il Comitato, per acquisire la qualifica di Onlus, deve soddisfare tutti i requisiti di cui al co. 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Lo Statuto deve anzitutto prevedere espressamente: il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione; l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662; l'esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; l'uso, nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo Onlus.

Inoltre, è necessaria la comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate.

Per quanto riguarda la possibilità per un Comitato di qualificarsi ‘organizzazione di volontariato’, ai sensi della L. n. 266/1991 e, quindi, di poter aderire al Cesvot e di iscriversi al Registro regionale del volontariato, si ricorda che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 3 della suddetta Legge, è considerato organizzazione di volontariato ogni ente collettivo liberamente costituito a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, purché compatibile con lo scopo solidaristico suddetto.

Si può quindi trattare anche di un comitato che abbia carattere tendenzialmente stabile e che sia aperto a nuove adesioni.

Fonte: CESVOT

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