COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE 

Come si fonda una Associazione

ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E CODICE FISCALE

Il primo passo sarà redigere l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione. Cosa devono contenere questi due documenti?

L’Atto Costitutivo è il documento ufficiale, formale e sostanziale con il quale si sancisce la nascita dell’associazione; in esso occorre specificare la data e il luogo di costituzione, la denominazione e la sede legale dell’associazione, nonché i dati anagrafici dei soci fondatori firmatari dell’atto.

Lo Statuto è il documento che regola la vita e il funzionamento dell’Associazione; pertanto vi si dovranno stabilire:

  • Denominazione e sede;
  • Scopo e attività;
  • Durata (anche qualora sia illimitata);
  • Soci: coordinate per l’ammissione, diritti e doveri, causalità per la decadenza;
  • Organi sociali (tra i quali saranno indispensabili l’Assemblea dei Soci , il Consiglio Direttivo e il Presidente);
  • Assemblea dei Soci: diritti di partecipazione, coordinate dell’assemblea generale e straordinaria, validità assembleare;
  • Consiglio Direttivo: caratteristiche, compiti, modalità di convocazione, procedura per le eventuali dimissioni;
  • Presidente: compiti;
  • Patrimonio ed esercizio finanziario;
  • Coordinate per eventuali modifiche allo Statuto;
  • Direttive per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
  • Norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto.

L’art.148 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 (art. 148 TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi), dispone che, al fine di godere delle agevolazioni fiscali, tutti gli enti di tipo associativo devono inserire nei loro statuti (e ovviamente effettivamente rispettare) le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Una volta redatti lo Statuto e l’Atto Costitutivo, al fine di poter ottenere i benefici fiscali previsti, è necessario registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) entro 20 giorni dalla costituzione dell’Associazione; prima però occorre richiedere il codice fiscale. Andiamo quindi con ordine.

Come si richiede il codice fiscale?

Per avere il codice fiscale la procedura è piuttosto semplice: basta compilare in duplice copia l’apposito modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione ed estinzione”) e presentarlo all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione ( qui potete trovare l’ufficio più vicino a voi). Questa operazione deve essere svolta dal Presidente della Associazione o da un suo delegato.

Il modello può anche essere inviato per posta (mediante raccomandata), allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del rappresentante legale e copia dello Statuto con l’atto costitutivo. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.

Se l’associazione prevede di svolgere attività commerciale, deve richiedere l’attribuzione del numero di Partita IVA presso l’Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che potrà avvenire contestualmente alla richiesta del codice fiscale oppure anche successivamente.

Come si registrano lo Statuto e l’Atto Costituivo?

Se Statuto e Atto Costituivo sono stati redatti da un notaio, sarà il notaio stesso ad occuparsi della registrazione degli atti entro 20 giorni dalla data di stipulazione. Altrimenti, ci si deve recare all’Ufficio Locale (competente per zona rispetto alla sede legale dell’Associazione) dell’Agenzia delle Entrate, con i seguenti documenti:

  • 2 copie dell’atto costitutivo e 2 copie dello statuto, in originale e firmate in calce dai soci fondatori (una copia resterà all’Agenzia delle Entrate, una copia verrà restituita all’Associazione);
  • delega (se chi si reca a registrare gli atti non è il legale rappresentante dell’Associazione) e copia della carta di identità del richiedente e del legale rappresentante dell’Associazione;
  • modello 69 compilato;
  • ricevuta del versamento dell’imposta di registro di 200,00 euro (da effettuarsi in banca o in posta con modello F23 ed indicando il codice tributo 109T), se dovuta;
  • diverse marche da bollo da 16,00 euro (a seconda della lunghezza degli atti: 1 marca “ogni 100 righe”), se dovute.

MODELLO EAS

Infine, per accedere alle agevolazioni fiscali, entro 60 giorni dalla costituzione dell’Associazione bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate (per via telematica) il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti.

Fonte: TeamArtist



L'INQUADRAMENTO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI.pdf
VADEMECUM ASSOCIAZIONI.pdf
D. Lgs. 460 1997 RIORDINO ASPETTI TRIBUTARI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI.pdf
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