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Il rinnovo del CCNL si applica dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente.
Prevede: Gli aumenti salariali in tre tranches, di cui l’ultima e più corposa al 20/09/2020 vicina alla scadenza di questo rinnovo (30/09/2020) Da un punto di vista salariale, il contratto prevede un aumento a parametro 100 di: Costituzione dell’Ente nazionale formazione e sicurezza: 0,04% Prevista l’immediata costituzione dell’Ente nazionale formazione e sicurezza con l’obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi. Il finanziamento posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura dello 0,04% da destinarsi come segue: Costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa di settore: 0,35% dal 01/10/2018; 0,60% (0,25% + 0,35%) dal 01/01/2019 per gli operai; 0,26% dal 01/10/2018 per gli impiegati. In base al nuovo accordo è prevista la costituzione del Fondo Nazionale paritetico per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, finalizzato al riconoscimento di medesime prestazioni per gli operai e per gli impiegati. Fondo prepensionamenti: dal 01/10/2018 il contributo dello 0,10% viene elevato allo 0,20% Fondo nazionale per il ricambio generazionale, volto a favorire il pensionamento anticipato, anche attraverso lo strumento dell’APE, per coloro che posseggono i requisiti soggettivi. Si stima possano intervenire ad anticipare l’uscita del lavoratore di almeno un anno (insistono ancora diverse perplessità, soprattutto nei rapporti con l’INPS dovendosi poi dare natura di contribuzione volontaria ai versamenti effettuati in detto ultimo anno). Fondo incentivo all’occupazione: dal 01/10/2018 0,10% sulle retribuzioni in vigore alla data el 18/07/2018. A decorrere dal 01/10/2018 le imprese verseranno alle Casse Edili un contributo pari allo 0,10% della retribuzione (calcolato su: minimi in vigore al 01/07/2018, contingenza, E.D.R., ITS). Detto contributo è destinato alla provvista per il nuovo Fondo Incentivo all’Occupazione, il cui regolamento attuativo sarà redatto entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del rinnovo contrattuale ma il cui contributo dovrà essere versato già a far data dal 01/10/2018. E’obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili. Iscrizione delle Partite Iva alle Cassa Edili I lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, ai fini dell’instaurazione di un eventuale contratto ex art. 2222 c.c., avente dunque natura occasionale, possono iscriversi alle Casse Edili versando un contributo annuo non inferiore all’1% della retribuzione prevista dall’art. 24 comma 3 per i lavoratori inquadrati al 3° livello. L’iscrizione alla Cassa Edile darà diritto a: Modello F24 Dal 1° gennaio 2019, a seguito di un tavolo tecnico per la definizione delle compatibilità con la normativa sul DURC/DOL e sulle compensazioni con INPS/INAIL (dal 18/07/2018 al 31/12/2018) sui datori di lavoro potranno versare i contributi Cassa Edile attraverso il modello F24.
Dott. SERGIO Renato
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