DIMISSIONI ONLINE: I POSSIBILI INTERVENTI DEL DATORE DI LAVORO CONTRO L'INERZIA DEL LAVORATORE 

A cura di Roberto Camera – Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Estratto dal n. 37/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)


Sempre più spesso i lavoratori “sfuggono” alla procedura telematica prevista dal legislatore per fornire le proprie dimissioni e, così facendo, preferiscono recedere dal rapporto di lavoro in maniera verbale o con una semplice lettera (o e-mail) indirizzata al datore di lavoro. Lettera che, purtroppo, non ha una valenza giuridica. Infatti, il legislatore del Jobs Act, con il D.Lgs. n. 151/2015, ha precisato che “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro…” (articolo 26, comma 1). Ciò sta a significare che qualsiasi altro modo utilizzato per comunicare le dimissioni è considerato inefficace e come tale non sufficiente per risolvere il rapporto di lavoro. Il disinteresse del lavoratore alla procedura informatica ha varie motivazioni. Può essere dovuto ad una mera dimenticanza del lavoratore, piuttosto che a motivi di tempo e di complessità della procedura telematica presente sul sito del Ministero del lavoro (www.cliclavoro.gov.it), che lo fanno desistere dalla compilazione del format. Oppure per il fatto che utilizzare un soggetto abilitato può richiedere un costo che il lavoratore non può/vuole spendere. Infine, assurdo da dire, alcuni lavoratori sono propensi a farsi licenziare perché, non avendo nell’immediato altra prospettiva lavorativa, acquisiscono il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione (NASpI). Per quanto l’obbligo comunicativo sia a carico del lavoratore, l’inattività di quest’ultimo ricade sull’azienda che non ha certezza circa la conclusione del rapporto di lavoro. In considerazione di tutto ciò, è il caso di analizzare i possibili interventi dell’azienda in caso di inerzia del lavoratore dal fornire le dimissioni telematiche.

Ricordo, per completezza di informazione, che sono esclusi dalla comunicazione telematica:

 • i rapporti nel pubblico impiego;

 • i lavoratori domestici;

 • le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (ITL, sindacale o Commissione di certificazione);

 • le lavoratrici nel periodo di gravidanza, per le quali è prevista la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro;

 • le lavoratrici ed i lavoratori durante i primi 3 anni di vita del bambino, per le quali è prevista la convalida presso l’Ispettorato del Lavoro;

 • i lavoratori in periodo di prova;

 • i rapporti di lavoro marittimo;

 • i collaboratori coordinati e continuativi;

 • i tirocini.

DIMISSIONI ONLINE - L'INERZIA DEL LAVORATORE.pdf
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