APPRENDISTATO E DISTACCO

Secondo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro non vi sono ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, a condizione che vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge. Questi requisiti, ricorda la nota, hanno una doppia natura: il distacco deve essere lecito e l’apprendistato non deve perdere la propria natura formativa. Viene precisato che la responsabilità della formazione rimane in capo al datore di lavoro per tutto il periodo del distacco presso terzi. Tale responsabilità può essere adempiuta a prescindere dalla localizzazione fisica del tutor che può quindi operare anche in una sede aziendale diversa da quella dell'apprendista. Il mantenimento dell'attività formativa è condizione essenziale per poter applicare gli incentivi contributivi, retributivi (connessi al sottoinquadramento) e normativi (come la facoltà di disdetta, anche in assenza di motivazione, alla fine del periodo di formazione) che la legge associa al contratto. 


fonte: Sole24Ore - Giampiero Falasca

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